1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti:
a) i procedimenti relativi all'attività di regolazione e controllo dell'Autorità, che devono garantire alle imprese esercenti servizi di trasporto e agli utenti interessati la piena conoscenza delle procedure
b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità in caso di controversie tra utenti e imprese esercenti servizi di trasporto, prevedendo altresì i casi in cui le suddette procedure di conciliazione o di arbitrato possono essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o per il deferimento agli arbitri sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
2. Entro due mesi dal suo insediamento, l'Autorità disciplina, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con proprio regolamento, le modalità di svolgimento delle audizioni periodiche delle associazioni delle imprese esercenti servizi di trasporto, degli utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori delle medesime imprese, definendo i criteri con cui individuare i soggetti aventi titolo ad essere ascoltati dall'Autorità. L'Autorità può anche disporre l'audizione di associazioni ambientaliste di comprovata rappresentatività.
3. La pubblicità degli atti e dei provvedimenti dell'Autorità è assicurata anche mediante la pubblicazione di un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale della regione ove ha sede l'Autorità.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente dell'Autorità presenta al Parlamento